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Sez. 2, Sentenza n. 336 del 10/02/1970 (Rv. 345228 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345228-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

La mancata integrazione del contraddittorio, disposta dal giudice dell'impugnazione in causa inscindibile, comporta l'inammissibilita dell'impugnazione. (Conf 1756-69 massima n 340798 905-67 massima n 327104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)