Sez. 1 - , Ordinanza n. 6487 del 06/03/2020 (Rv. 657027 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando - Effetti - Cessione volontaria del bene e definitività della misura dell'indennizzo - Esclusione - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" la cessione volontaria del bene, sicchè con l'accettazione dell'indennizzo l'entità stabilita diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 12, comma 2, della l. n. 865 del 1971, solo in caso di successiva adozione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)