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Sez. 1, Sentenza n. 13415 del 23/05/2008 (Rv. 603790 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando - Effetti - Cessione volontaria del bene e definitività della misura dell'indennizzo - Esclusione - Conseguenze - Azione dell'accettante per far valere eventuali illegittimità della procedura espropriativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603790-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

In tema di espropriazione, l'accordo bonario sull'indennità spettante all'espropriando non comporta "ipso facto" una cessione volontaria del bene, sicchè, con l'accettazione dell'indennizzo da parte dell'espropriando, l'entità dell'indennizzo diventa definitiva e non più contestabile in base all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, solo in caso di emissione del decreto di esproprio, in mancanza del quale la procedura espropriativa non si perfeziona e si ha la caducazione degli accordi e degli atti compiuti nella sua pendenza. Pertanto, l'accordo sulla determinazione dell'indennizzo non toglie all'accettante la possibilità di far valere eventuali illegittimità della procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)