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Sez. 2, Sentenza n. 3243 del 04/10/1976 (Rv. 382035 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - COMUNIONE DI DUE SOLI MEMBRI - QUALITA DI CONDOMINIO DI UNO DEI COMUNISTI - CONVOCAZIONE FORMALE DI UN'ASSEMBLEA - IRRILEVANZA - RIUNIONI DELLA ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO - INSUFFICIENZA - INVITO A DELIBERARE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO STESSO RIVOLTO ALL'ALTRO COMUNISTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382035-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - COMUNIONE DI DUE SOLI MEMBRI - QUALITA DI CONDOMINIO DI UNO DEI COMUNISTI - CONVOCAZIONE FORMALE DI UN'ASSEMBLEA - IRRILEVANZA - RIUNIONI DELLA ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO - INSUFFICIENZA - INVITO A DELIBERARE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO STESSO RIVOLTO ALL'ALTRO COMUNISTA - NECESSITA.*

Qualora un terreno appartenga in comune ad un condominio e ad un condomino e il condominio intenda procedere alla recinzione del terreno, ben puo l'amministratore del condominio stesso, nella sua qualita di rappresentante ex lege di uno dei comunisti, invitare l'altro comunista a deliberare, non essendo necessaria nella comunione (e ancor meno nella comunione di due soli membri) la osservanza delle regole per la convocazione formale di un'assemblea previste dalla disciplina del condominio negli edifici. Tuttavia, non e sufficiente a tal fine una riunione dell'assemblea del condominio, sia pure avente all'ordine del giorno la questione della recinzione del terreno in comunione, poiche tale Sede e valida solo per la formazione della volonta dell'ente condominio, da portare poi nella assemblea della comunione. (V 2355/67, mass n 329610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)