diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2355 del 09/10/1967 (Rv. 329610 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO E INNOVAZIONI - CONSENSO ALLE INNOVAZIONI; NECESSITA E FORMA - DELIBERAZIONE PREVIA REGOLARE CONVOCAZIONE - IMPRESCINDIBILITA - INNOVAZIONE EFFETTUATA DAL CONDOMINO RAPPRESENTANTE PIU DI DUE TERZI DEL VALORE - MANCANZA DI DELIBERAZIONE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1967-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329610-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - USO E INNOVAZIONI - CONSENSO ALLE INNOVAZIONI; NECESSITA E FORMA - DELIBERAZIONE PREVIA REGOLARE CONVOCAZIONE - IMPRESCINDIBILITA - INNOVAZIONE EFFETTUATA DAL CONDOMINO RAPPRESENTANTE PIU DI DUE TERZI DEL VALORE - MANCANZA DI DELIBERAZIONE - ILLEGITTIMITA.*

Le rinnovazioni della cosa comune possono essere disposte da una maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore complessivo della cosa comune (sempre che le opere abbiano i requisiti prescritti dall'art. 1108 cod.civ.) soltanto se all'uopo abbia avuto luogo una deliberazione alla cui formazione abbiano partecipato o siano stati invitati a partecipare tutti i condomini pertanto non puo essere considerata legittima l'esecuzione di una rinnovazione non preceduta da alcuna deliberazione della collettivita dei comunisti, ancorche compiuta da un condomino che da solo rappresenti i due terzi (o anche piu) del valore complessivo della cosa comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)