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Sez. 3, Sentenza n. 9370 del 21/04/2006 (Rv. 592535 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Morosità del conduttore - Poteri del giudice - Superamento pur minimo del termine assegnato - Apprezzamento della gravità o dipendenza da un terzo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592535-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - IN GENERE

Il giudice non ha il potere di valutare se il superamento, ancorché esiguo, del termine di grazia concesso al conduttore ai sensi dell'art. 55 legge 27 luglio 1978 n. 392, per sanare la morosità, costituisca inadempimento grave, nè se il ritardo dipenda dal debitore o da un terzo di cui egli si sia avvalso per adempiere (come nel caso di trasmissione della somma dovuta tramite assegno spedito a mezzo del servizio postale nel termine, ma pervenuto qualche giorno dopo), perché da un lato egli ha soltanto la possibilità di fissare il termine entro il limite minimo e massimo stabilito dal legislatore; dall'altro, l'obbligazione di pagamento del canone, in mancanza di diversa pattuizione, deve esser adempiuta al domicilio del creditore al tempo della scadenza, e perciò il rischio di ritardo o mancata ricezione resta a carico del debitore, perché attiene alla fase preparatoria del pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)