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Sez. 3, Sentenza n. 23751 del 17/09/2008 (Rv. 605047 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA) | Natura del termine di cui all'art. 55 della legge n. 392 del 1978 - Individuazione - Eccezione al principio generale stabilito dall'art. 1453 cod. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605047-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI SCADUTI (SANATORIA)

Il termine per sanare la morosità, come previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazioni di immobili urbani, è da qualificarsi perentorio (e, quindi, non prorogabile). Pertanto, costituendo questo tipo di sanatoria un'eccezione al principio generale stabilito dall'art. 1453, ultimo comma, cod. civ. (secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione), se entro il concesso termine di grazia, il conduttore non ha provveduto a sanare la mora, al giudice non è concessa la possibilità di valutare la gravità o meno dell'inadempimento, a norma dell'art. 1455 cod. civ. (così come avviene quando si tratti di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 cod. civ.), che deve perciò ritenersi sussistente "ope legis". (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio e rigettando il ricorso proposto, la S.C. ha affermato che, ai fini del rispetto del cosiddetto termine di grazia, non poteva avere alcun rilievo l'esistenza o meno di un accordo fra i difensori delle parti, nel senso della dilazione del pagamento, né del loro potere a concederlo, posto che il conduttore, con la materiale consegna dell'assegno, riferibile all'importo della morosità e degli accessori, nel termine giudizialmente prescritto al difensore, aveva correttamente rispettato il termine stesso, con la conseguenza che le vicende successive non potevano ridondare a suo danno).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)