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Sez. L, Sentenza n. 3670 del 18/06/1985 (Rv. 441262 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE OVE HA SEDE LA PRETURA - DIFETTO - NOTIFICA DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO NELLA CANCELLERIA DELLA PRETURA.*
Stato
decisa il 1985-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441262-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE OVE HA SEDE LA PRETURA - DIFETTO - NOTIFICA DELLA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO NELLA CANCELLERIA DELLA PRETURA.*

Nei giudizi davanti al pretore l'art. 314 cod. proc. civ. (e - analogamente - l'art. 416 cod. proc. civ. nei giudizi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro) prescrive che le parti devono dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel territorio comunale ove ha Sede la pretura. Pertanto, qualora una parte ometta tale dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio ovvero vi provveda con l'elezione di domicilio fuori del territorio comunale, la controparte può effettuare la notificazione della sentenza che conclude il giudizio davanti al pretore, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 326 cod. proc. civ., nella cancelleria del medesimo giudice ai sensi dell'art. 58 disp. Att. Stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)