Sez. 1, Sentenza n. 5190 del 25/05/1998 (Rv. 515781 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE | Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Elezione di domicilio o dichiarazione di residenza - Omissione - Conseguenze - Notificazioni in cancelleria durante il procedimento - Ammissibilità - Portata - Notifica della sentenza - Inclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 58 delle disposizioni di attuazione cod. proc. civ., relativa alla possibilità di effettuare, "durante il procedimento", le comunicazioni e le notificazioni degli atti presso la cancelleria nei confronti della parte che, essendo stata autorizzata a stare in giudizio di persona dinanzi al giudice monocratico, non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., deve ritenersi comprensiva sia degli atti intermedi del procedimento, che della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)