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Sez. 1, Sentenza n. 1315 del 27/04/1968 (Rv. 332896 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA RINNOVAZIONE NEL TERMINE FISSATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332896-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE - MANCATA RINNOVAZIONE NEL TERMINE FISSATO - INAMMISSIBILITA.*

Nel caso di nullita di notificazione del ricorso per Cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile, se, ordinatasi la rinnovazione della notificazione - ai sensi dell'art 291 cpc -, la parte non abbia osservato il termine all'uopo concessole.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)