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Sez. L, Sentenza n. 3259 del 17/05/1980 (Rv. 407053 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - OMISSIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407053-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - OMISSIONE - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PERSONALMENTE - MANCATA COSTITUZIONE DI QUEST'ULTIMA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME.*

L'art 330 primo comma cod proc civ, ove prevede che l'impugnazione, per il caso in cui la parte non abbia dichiarato la residenza od eletto domicilio in Sede di notificazione della sentenza, deve essere notificata 'presso il procuratore costituitò, non contiene una mera indicazione del luogo della notificazione medesima, ma identifica detto procuratore quale destinatario di essa, in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con il mandato per il giudizio a quo. Conseguentemente, ove in tale ipotesi il ricorso per Cassazione sia stato notificato alla parte personalmente e questa non si sia costituita, deve provvedersi - a termini dell'art 291 cod proc civ - alla rinnovazione della notifica dell'atto del gravame presso il procuratore costituito, con la conseguenza della sua inammissibilita ove non sia stato provveduto nel termine all'uopo fissato dalla Corte. (V 3162/78, mass n 392620; (V 1315/68, mass n 332896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)