Sez. U, Sentenza n. 2699 del 22/08/1972 (Rv. 360345 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE - ESAME DEL MERITO OLTRE I LIMITI NECESSARI PER LA PREDETTA PRONUNCIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE - ESAME DEL MERITO OLTRE I LIMITI NECESSARI PER LA PREDETTA PRONUNCIA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PROPONIBILITA DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE.*
Nelle sentenze con le quali il giudice nega la propria giurisdizione l'esame delle questioni di merito e logicamente limitato all'ambito strettamente necessario a risolvere la questione di giurisdizione; ogni eventuale ulteriore esame del merito costituisce percio un elemento superfluo della pronuncia, come tale irrilevante agli effetti della preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)