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Sez. U, Sentenza n. 5337 del 17/11/1978 (Rv. 395105 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE FONDATA SULL'ESAME DELLE PRETESE DELLE PARTI NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI AL FINE DELLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE - DECISIONE "NEL MERITO" - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - TERMINI - DEPOSITO DI COPIA DELL'ISTANZA PER REGOLAMENTO E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395105-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - SENTENZA DECLINATORIA DELLA GIURISDIZIONE FONDATA SULL'ESAME DELLE PRETESE DELLE PARTI NEI LIMITI STRETTAMENTE NECESSARI AL FINE DELLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE - DECISIONE "NEL MERITO" - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - TERMINI - DEPOSITO DI COPIA DELL'ISTANZA PER REGOLAMENTO E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - ESCLUSIONE.*

La sentenza che definisca il procedimento in primo grado con pronuncia declinatoria della giurisdizione, dopo aver esaminato le pretese delle parti solo nei limiti strettamente necessari al fine di tale pronuncia, non costituisce decisione "nel merito", ai sensi ed agli effetti di cui all'art 41 primo comma cod proc civ, e non osta, pertanto, alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, fino a quando, scaduto il termine per appellare, la sentenza medesima non passi in giudicato. In tale ipotesi, non trovano applicazione le Disposizioni di cui all'art 367 primo comma cod proc civ, sull'Obbligo di depositare copia dell'istanza presso il giudice davanti a cui pende la causa e di sospendere la medesima con ordinanza, difettando un procedimento concretamente pendente, e la proposizione dell'istanza di regolamento spiega automaticamente effetto sospensivo sul termine per impugnare. (V 1517/75, mass n 375114; (V 2699/72, mass n 360345; (V 3441/71, mass n 355033).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)