Sez. U, Sentenza n. 2 del 04/01/1975 (Rv. 373089 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DI PARITA TRIBUTARIA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI SIMILARITA TRA PRODOTTI - ESTREMI - RAPPORTO TRA COGNAC FRANCESE ED ACQUAVITE ITALIANA - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - GATT - PRINCIPIO DI PARITA TRIBUTARIA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI SIMILARITA TRA PRODOTTI - ESTREMI - RAPPORTO TRA COGNAC FRANCESE ED ACQUAVITE ITALIANA - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di similarita, richiesto dall'art quarto dell'accordo GATT ai fini della parita di trattamento tributario, sussiste ogni qualvolta due prodotti siano tra loro su un piano di fungibilita e di concorrenza. Sussiste detto rapporto tra il cognac francese importato e l' acquavite nazionale. (Conf 1773/72, mass n 358742).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 01/03/1937 num. 226 art. 7, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 07/12/1951 num. 1559 art. 4, Tratt. Internaz. 10/03/1955 num. 4, DPR 26/06/1965 num. 723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)