Sez. U, Sentenza n. 1317 del 01/03/1979 (Rv. 397584 - 01)
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI - ACQUAVITI DI VINO NAZIONALI - ASSIMILAZIONE AL COGNAC.*
COMUNITA EUROPEA - COMUNITA ECONOMICA EUROPEA (CEE) - DISPOSIZIONI FISCALI - PRINCIPIO DELLA PARITA TRIBUTARIA TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI SIMILARI IMPORTATI - ACQUAVITI DI VINO NAZIONALI - ASSIMILAZIONE AL COGNAC.*
Al fine dell'applicazione del principio della parita tributaria, fra prodotti nazionali e prodotti similari importati, introdotto nel nostro ordinamento per effetto dell'esecutivita dell'accordo internazionale GATT e del trattato istitutivo della comunita economica europea, il "cognac", oggetto di importazione dalla Francia, va assimilato alle acquaviti di vino nazionali, classificate fiscalmente come acquaviti di seconda categoria. (V 2/75, mass nn 373089 e 373090).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 07/12/1951 num. 1559 art. 4, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 95, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)