Sez. 2, Ordinanza n. 1087 del 19/01/2026 (Rv. 677441-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni amministrative - Verbale di accertamento - Notificazione al solo trasgressore - Omessa notificazione autonoma al soggetto giuridico coobbligato in solido - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione del verbale di accertamento mediante consegna di unico esemplare al trasgressore deve considerarsi sanata per il raggiungimento del
relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle difese da parte del destinatario della contestazione - se il trasgressore rivesta la qualità di rappresentante del soggetto giuridico coobbligato in solido, pur in mancanza della menzione di tale qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto superflua la notificazione al Comune, in quanto il verbale era stato notificato al Sindaco).
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)