Sez. 2, Sentenza n. 15104 del 22/06/2010 (Rv. 613587 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione - Notificazione al solo trasgressore - Equivalenza alla notifica anche nei confronti della persona giuridica solidalmente obbligata - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notifica della contestazione al trasgressore, ove non si riscontri la coincidenza della sua persona fisica con quella del legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidalmente (nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge n. 689), non equivale alla notificazione a quest'ultimo e ben diverso soggetto giuridico, ancorché esso abbia incaricato il primo dell'attività oggetto della violazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva reputato valida, nei confronti della persona giuridica solidamente obbligata, la contestazione immediata di una violazione in materia di igiene nel trasporto dei prodotti della pesca, la quale era avvenuta nelle mani del trasportatore che eseguiva il servizio in favore della società mittente e che aveva sottoscritto il verbale "anche per conto della società" medesima).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)