Sez. U, Sentenza n. 6612 del 14/06/1993 (Rv. 482771 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Giudizio di cassazione - Intervento del Procuratore Generale titolare dell'azione disciplinare - Disciplina ex artt. 14 legge n. 195 del 1958 e 379 cod. proc. civ. - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 107 Cost. - Manifesta infondatezza.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 379 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 107 Cost. e nella parte in cui conferiscono al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati ed il compito di intervenire nel giudizio di cassazione nell'esclusivo interesse della legge, in quanto la previsione, ad opera della norma sovraordinata, del potere disciplinare del Ministro della giustizia non esclude un parallelo potere di organi interni dell'ordine giudiziario ed in quanto la suddetta duplicità di funzioni dello stesso Procuratore generale non implica alcuna irrazionale inconciliabilità di queste.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)