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Sez. U, Sentenza n. 12323 del 29/11/1995 (Rv. 497602 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Azione disciplinare - Esercizio - Titolarità - Procuratore Generale presso la Cassazione - Art. 14 legge n. 195 del 1958 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1995-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497602-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 24 marzo 1958 n. 195, nella parte in cui conferisce al Procuratore Generale preso la Corte di cassazione la titolarità dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, con riferimento al disposto dell'art. 107, secondo comma, Cost., in quanto quest'ultima norma, nel prevedere che il Ministro di Grazia e Giustizia ha "facoltà" di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, lungi dall'attribuire in via esclusiva al Ministro la titolarità dell'azione disciplinare, delimita un potere concorrente con altro organo, da individuare con legge ordinaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 107, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)