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Sez. 3, Sentenza n. 9549 del 12/11/1994 (Rv. 488565 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Interpretazione della clausola compromissoria - Compito del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488565-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

L'interpretazione della clausola compromissoria, alla stregua di ogni altra espressione della volontà delle parti, spetta esclusivamente al giudice del merito, dovendosi all'uopo esaminare circostanze di fatto, valutare comportamenti, accertare il significato grammaticale delle espressioni usate ed indagare circa la comune intenzione delle parti. Pertanto, la decisione sul punto, se basata su esatta applicazione delle regole di ermeneutica e correttamente motivata, non è soggetta a controllo in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)