Sez. 1, Sentenza n. 3293 del 17/04/1997 (Rv. 503741 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Clausola compromissoria - Interpretazione - Poteri dei giudice di legittimità.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ
In tema di impugnabilità del lodo, la nozione di nullità di cui all'art. 829 comma primo n. 1 cod. proc. civ. non è limitata alla sola ipotesi di inesistenza del lodo o a specifici vizi genetici del negozio compromissorio, ma deve intendersi estesa a qualsiasi fattispecie in cui si riveli insussistente la volontà contrattuale delle parti, la quale rappresenta il fondamento della potestà decisoria degli arbitri. Ne consegue che rientrano nello schema normativo di cui all'art. 829 cod. proc. civ. anche le fattispecie in cui l'accertamento della volontà delle parti di deferire ad arbitro la risoluzione di talune controversie esiga di essere compiuto attraverso l'interpretazione delle espressioni in cui si coagula il consenso negoziale. Tale accertamento, se finalizzato a determinare l'esistenza (o l'esclusione) di una deroga alla competenza dell'A.G.O., o l'ammissibilità dell'impugnazione, può essere compiuto anche dalla Corte di Cassazione, che, in tali ipotesi, può procedere alla cognizione dei fatti risultanti dagli atti, senza limitarsi al controllo formale della lettura della clausola compromissoria compiuta dal giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)