Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15219 del 04/06/2019 (Rv. 654303 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Rapporti di conto corrente bancario - Estratto conto - Approvazione tacita per mancata contestazione da parte del fallito - Effetto preclusivo nei confronti del curatore - Esclusione - Conseguenze in tema di onere della prova.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
Qualora una banca intenda insinuarsi al passivo di un fallimento prospettando una ragione di credito derivante da un rapporto obbligatorio regolato in conto corrente, ha l'onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito, secondo il disposto della norma generale dell'art. 2697 c.c., depositando la documentazione relativa allo svolgimento del conto, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti che, ex art. 1832 c.c., derivano, tra le parti del contratto, dall'approvazione anche tacita del conto da parte del correntista, poi fallito, e dalla di lui decadenza dalle impugnazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)