Sez. 1, Sentenza n. 10123 del 02/05/2007 (Rv. 596988 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) | Mancata approvazione dell'organo di controllo - Inesistenza della delibera - Nullità del contratto - Successiva delibera - Collegamento col contratto precedente - Presupposti - Mancanza - Necessità di un nuovo contratto.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI)
La delibera con cui il competente organo della P.A. autorizzi la stipula di un contratto con un privato è giuridicamente inesistente qualora non venga successivamente approvata in sede di controllo, con conseguente nullità del contratto per mancanza del requisito dell'accordo delle parti; tale contratto non può rivivere una volta che sia adottata una nuova delibera debitamente approvata - salvo che la medesima rispecchi il contratto già concluso e non introduca elementi di novità - e alla stessa dovrà far seguito un nuovo contratto scritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)