Sez. 3, Sentenza n. 193 del 09/01/2002 (Rv. 551453 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) | Contratto di locazione stipulato dalla P.A. previa delibera dell'organo competente - Annullamento della delibera da parte del Co.re.co. - Inesistenza giuridica dell'atto - Configurabilità - Conseguenze - Nullità del contratto di locazione - Sussistenza - Annullabilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI)
La delibera con la quale il competente organo della P.A. (nella specie, giunta provinciale) autorizzi la stipula di un contratto (nella specie, di locazione) con un privato deve dirsi giuridicamente inesistente qualora venga successivamente annullata in sede di controllo di legittimità (nella specie, dal Co.re.co.), con conseguente nullità - e non semplice annullabilità - del contratto "de quo" per assenza del requisito dell'accordo delle parti (artt. 1325 n. 1 e 1418 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 n. 1, Cod. Civ. art. 1418 com. 2, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 45 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)