Sez. 3, Sentenza n. 549 del 17/02/1969 (Rv. 338716 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA DEL VETTORE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Nel contratto di trasporto di persone la presunzione di responsabilita stabilita dall'art.1681 cod.civ. resta superata se e in quanto si dimostri che l'evento dannoso non sia imputabile al vettore, ma al fatto di terzi o dello stesso danneggiato, o sia stato causato da caso fortuito o da forza maggiore. (V. 1795-68, massima n.333704 508-66, massima n.321014 1034-64 944-64 436-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)