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Sez. 2, Sentenza n. 3170 del 26/10/1974 (Rv. 371662 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO DEL TRASPORTATO - PROVA LIBERATORIA DEL VETTORE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1974-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371662-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ONERE PROBATORIO DEL TRASPORTATO - PROVA LIBERATORIA DEL VETTORE - ESTREMI.*

Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore, il quale durante il trasporto abbia subito danni, deve provare esclusivamente, insieme con gli elementi costituenti il pregiudizio sofferto, il nesso di causalita tra il danno e l'attivita del vettore: quest'ultimo e liberato da responsabilita solo fornendo la prova che il danno non e stato determinato da causa a lui imputabile, per essere stato determinato dal fatto di terzi o dallo stesso danneggiato, ovvero da caso fortuito o forza maggiore, e per essere state adottate tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. (V 1116'73, mass n 363601; 549'69, mass n 338716; (V 2452'66, mass n 324747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)