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Sez. 2 - , Sentenza n. 16076 del 28/07/2020 (Rv. 658680 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Irragionevole durata del processo penale - Presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai casi di intervenuta prescrizione maturata anteriormente all'1 gennaio 2016 - Illegittimità di tale previsione, in relazione agli artt. 3, 24, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658680-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di irragionevole durata del processo penale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-sexies, della l. n. 89 del 2001 (in vigore dall'1 gennaio 2016), sollevata sul presupposto dell'irragionevolezza della norma che, nel prevedere la presunzione di insussistenza del pregiudizio anche in caso di prescrizione maturata antecedentemente all'1 gennaio 2016, violerebbe il principio di effettività della tutela indennitaria, atteso che, con la norma in oggetto, non è stata introdotta una causa assoluta di insussistenza del presupposto dell'irragionevole durata del processo penale in caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato, ma solo relativa, essendo fatta salva la prova contraria circa l'esistenza di un reale ed effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, nonostante l'intervenuta prescrizione del reato.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)