Sez. 2 - , Sentenza n. 25323 del 09/10/2019 (Rv. 655269 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016). La menzionata disposizione, infatti, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)