Sez. L, Sentenza n. 7362 del 30/05/2001 (Rv. 547131 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Forze armate aderenti al Trattato NATO - Svolgimento del servizio nel territorio italiano - Necessità locali di mano d'opera civile - Assoggettamento alla normativa, anche sul collocamento, in vigore nello Stato italiano - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Le forze armate di uno stato aderente al Trattato del nord Atlantico (e quindi anche gli USA), in servizio nel territorio italiano sono tenute, a norma dell'art. 9 n. 4 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335, a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno per tutte le necessità locali di manodopera civile, comprese le leggi sul collocamento.
Riferimenti normativi: Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)