Sez. 1, Sentenza n. 8464 del 02/08/1995 (Rv. 521575 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | "Leasing" finanziario - Natura - Clausola di esonero della responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO
È valida la clausola del contratto di "leasing" finanziario che fa gravare sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene da parte del fornitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)