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Sez. 1, Sentenza n. 8464 del 02/08/1995 (Rv. 521575 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO | "Leasing" finanziario - Natura - Clausola di esonero della responsabilità del concedente per la mancata consegna dei beni - Validità.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521575-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - CLAUSOLA DI ESONERO

È valida la clausola del contratto di "leasing" finanziario che fa gravare sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna del bene da parte del fornitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)