Sez. 3, Sentenza n. 6076 del 30/05/1995 (Rv. 492591 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Leasing - Disciplina - Obbligazioni del concedente.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
Nel rapporto trilaterale di locazione finanziaria (c.d. leasing), in cui l'acquisto ad opera del concedente è effettuato per conto dell'utilizzatore con la previsione - quale elemento naturale del negozio - dell'esonero del primo da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene che sarà oggetto del contratto e a stabilire le condizioni di acquisto del concedente, questi non assume direttamente l'obbligo di consegna, non garantisce che il bene sia immune da vizi e presenti le qualità promesse, né rimane tenuto alla garanzia per evizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1487, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)