Sez. 3, Sentenza n. 452 del 26/11/1998 Ud. (dep. 15/01/1999) Rv. 212842 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE | Esercizio venatorio - Nozione - Ispezione di trappole a scatto - Sufficienza.
CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE
La nozione di esercizio di attività venatoria usata nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non può essere intesa in senso riduttivo, dovendosi ritenere che essa comprenda non solo l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare, e la complessiva organizzazione dei mezzi e, pertanto, qualsiasi atto, desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo, che appaia diretto a tale fine. Conseguentemente costituisce atteggiamento di caccia l'ispezione di trappole predisposte per la cattura di richiami vivi.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)