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Sez. 2, Sentenza n. 8829 del 10/09/1997 (Rv. 507750 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE | Nozione - Normale presumibilità - Sussistenza - Convinzione di esercitare un proprio diritto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507750-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - ATTO DI MOLESTIA - "ANIMUS TURBANDI" - IN GENERE

Ai fini dell'azione di manutenzione, il cosiddetto "animus turbandi" consiste nella volontarietà del fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, e deve, perciò, almeno di massima, presumersi tutte le volte che siano dimostrati gli estremi della turbativa, rendendosi normalmente irrilevante la eventuale convinzione dell'autore di questa, di esercitare propri diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)