Sez. 5, Ordinanza n. 3472 del 07/02/2024 (Rv. 670359-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assistenza tecnica - Contribuente in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica - Prevista possibilità di stare in giudizio personalmente - Applicabilità della regola al legale rappresentante di una società o di un ente - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La regola posta dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)