diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13210 del 26/10/2001 (Rv. 549843 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina del nuovo contenzioso tributario - Art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992 - Assistenza tecnica - Contribuente in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica - Prevista possibilità di stare in giudizio personalmente - Applicabilità della regola al legale rappresentante di una società o di un ente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549843-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La regola posta dall'art. 12, ultimo comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n, 546, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in none proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)