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Sez. 2, Sentenza n. 881 del 05/05/1967 (Rv. 327060 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327060-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'accettazione tacita dell'eredita puo desumersi soltanto dall'esplicazione di una attivita personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volonta di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede, deve, quindi, trattarsi di un comportamento del successibile, tale da presupporre, necessariamente, la volonta di accettare, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Privi di Rilevanza devono, invece, ritenersi tutti quegli Atti che, in quanto ammettano come possibili altre interpretazioni, non evidenziano, in maniera univoca, un'effettiva assunzione della qualita di erede. La relativa indagine deve essere effettuata dal giudice in relazione ad ogni singola fattispecie, tenendo conto, in ispecie nell'ipotesi di possesso limitato a parte dei cespiti ereditari, del valore economico dei singoli beni, della natura ed importanza degli Atti di gestione, dell'entita dei debiti ereditari ed, infine, delle concrete modalita di Estinzione o pagamento di tali passivita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)