diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1139 del 20/04/1970 (Rv. 346722 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1970-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346722-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - TACITA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

L'accettazione tacita dell'eredita puo desumersi dall'esplicazione di una attivita personale del chiamato, con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volonta di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in veste di erede deve, quindi, trattarsi di un comportamento del successibile, tale da presupporre, necessariamente, la volonta di accettare, secondo una valutazione obbiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale. Privi di Rilevanza devono, invece, ritenersi tutti quegli Atti che, in quanto ammettano come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca, una effettiva assunzione della qualita di erede. La relativa indagine deve essere effettuata dal giudice in relazione ad ogni singola fattispecie, tenendo conto, nell'ipotesi di possesso limitato a parte dei cespiti ereditari, della natura ed importanza degli Atti di gestione, dell'entita dei beni ereditari ed, infine, delle concrete modalita di Estinzione o pagamento di passivita. (v881-67, massima n 327060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)