diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 37 del 07/01/1992 (Rv. 475214 - 01)

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Piani regolatori generali - In genere | Adozione da parte del Comune del piano regolatore generale - Coesistenza con il programma di fabbricazione - Esclusione - Difforme disciplina nel programma di fabbricazione di materia già regolamentata dal piano regolatore generale - Inammissibilità - Conseguente disapplicazione delle eventuali disposizioni difformi.
Stato
decisa il 1992-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475214-01

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Piani regolatori generali - In genere

Il programma di fabbricazione, che è contemplato dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 quale strumento (da includersi nel regolamento edilizio) di carattere succedaneo e sostitutivo rispetto al piano regolatore generale, e che, alla stregua delle successive modifiche di detta legge, presenta un contenuto assimilabile a quello del piano regolatore generale, non può coesistere con quest'ultimo, nei Comuni che lo abbiano adottato, né comunque può diversamente disciplinare la materia che già costituisca oggetto delle prescrizioni dello stesso (di natura principale e prevalente), come quella delle distanze fra costruzioni, e, pertanto, va disapplicato nella parte in cui, in tale materia, formuli disposizioni difformi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 11, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)