Sez. 2, Sentenza n. 1387 del 11/02/1998 (Rv. 512475 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE | Regolamento edilizio e piano di fabbricazione - Differenza ontologica - Adozione di entrambi mediante unico provvedimento - Natura regolamentare delle norme in tema di distanze fra le costruzioni - Caducazione delle norme del piano di fabbricazione - Estensione alle norme del regolamento edilizio - Esclusione. (Fattispecie relativa a regolamento edilizio del Comune di Nola).
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE
L'essenziale diversità fra regolamento edilizio comunale e piano di fabbricazione non viene meno per il loro contestuale inserimento in un unico provvedimento, posto che, come si deduce dalle previsioni al riguardo contenute nella legge 17 agosto 1942 n 1159 (legge urbanistica) il primo consta di un corpo di norme, ivi comprese quelle sui distacchi fra fabbricati, dirette a disciplinare in modo uniforme nel territorio comunale l'attività edilizia, mentre il secondo mira a regolare l'espansione edilizia sullo stesso territorio, mediante indicazione dei limiti delle zone destinate all'edificazione, dei tipi edilizi di ciascuna zona e delle eventuali direttive di espansione. Ne consegue che fa parte del regolamento edilizio e non del piano di fabbricazione la norma che nell'ambito del territorio comunale (nella specie: del Comune di Nola) fissa la misura della distanza fra fabbricati, sicché sul vigore della stessa non esplica alcuna incidenza la caducazione delle norme del piano di fabbricazione, per effetto della declaratoria di inefficacia dello stesso, non rilevando che si tratti di norme redatte in un unico contesto provvedimentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 33, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)