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Sez. L, Sentenza n. 1774 del 18/05/1976 (Rv. 380551 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - CONSULENZA TECNICA ANCHE IN APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - AFFERMAZIONI E ALLEGAZIONI DELLO INTERESSATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380551-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - CONSULENZA TECNICA ANCHE IN APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - AFFERMAZIONI E ALLEGAZIONI DELLO INTERESSATO - NECESSITA.*

L'art 149 disp att cod proc civ, nel nuovo testo risultante dalla legge n 533 del 1973 a norma del quale, nelle cause previdenziali, il giudice deve valutare anche l'aggravamento della malattia di colui che chiede la pensione d'invalidita, nonche tutte le infermita comunque incidenti sul complesso invalidante, verificatesi cosi nel corso del procedimento amministrativo come di quello giurisdizionale non impone al giudice, e particolarmente al giudice d'appello, di accertare d'ufficio se siano sopravvenute nuove cause invalidanti, disponendo all'uopo necessariamente la nomina di un consulente tecnico; questo deve essere invece nominato solo se le affermazioni e le allegazioni dell'interessato ne rendano necessaria l'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)