Sez. L, Sentenza n. 3623 del 08/08/1977 (Rv. 387241 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO DI ACCERTARE CON CONSULENZA GLI EVENTUALI AGGRAVAMENTI SOPRAVVENUTI - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - FACOLTATIVITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO DI ACCERTARE CON CONSULENZA GLI EVENTUALI AGGRAVAMENTI SOPRAVVENUTI - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - FACOLTATIVITA.*
Nelle controversie in materia d'invalidita pensionabile, il dovere del giudice di appello di valutare gli aggravamenti di malattia e le infermita insorte nel corso del giudizio, ai sensi dell'art 149 (nuovo testo) disp att cod proc civ, non si traduce nell'Obbligo di accertare d'ufficio l'eventuale sopravvenienza di quei fatti, tramite consulenza tecnica, e, quindi, non comporta una deroga al principio del carattere meramente facoltativo della rinnovazione della consulenza in secondo grado (artt 441 e 442, nuovo testo, cod proc civ). tale dovere, infatti, postula che l'interessato deduca e documenti detti aggravamenti o nuove infermita, con la conseguenza che la disposizione di una nuova consulenza puo conseguire solo da una valutazione di necessita della medesima, in relazione alle specifiche questioni da definire in Sede di gravame. (Conf 4064/76, mass n 382731; (Conf 1774/76, mass n 380551).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)