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Sez. 4, Sentenza n. 1267 del 23/04/1969 Ud. (dep. 30/06/1969) Rv. 112054 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1969-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112054-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO DEL DANNO EFFETTUATO DA UN ISTITUTO ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

E applicabile l'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno anche quando ad esso abbia provveduto un istituto assicuratore sempre che il colpevole abbia direttamente stipulato il contratto assicurativo. (nella specie non e stata applicata la detta attenuante poiche il risarcimento era stato effettuato da un istituto assicuratore non gia nell'interesse del colpevole bensi di una societa per Azione di cui il colpevole era socio). (V.101717, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)