Sez. 4, Sentenza n. 15392 del 20/10/1989 Ud. (dep. 09/11/1989) Rv. 182472 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO ASSICURATORE - INAPPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RISARCIMENTO EFFETTUATO DA ISTITUTO ASSICURATORE - INAPPLICABILITÀ DELLA ATTENUANTE.*
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. non è applicabile quando il danno sia stato riparato non dall'imputato ma dallo istituto assicuratore per conto di costui. Ciò perché a seguito della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - che impone l'Obbligo dell'Assicurazione degli autoveicoli per la responsabilità civile verso terzi - l'Assicurazione costituisce un Obbligo penalmente sanzionato e non un atto volontario, mancando la prova del ravvedimento del reo e, conseguentemente, della minore pericolosità dello stesso. (Conf mass n 114845; (Conf mass n 131020; (Conf mass n 138809; (Conf mass n 168326; (contra mass n 101717; (contra mass n 112054; (contra mass n 115516; (contra mass n 137728; (contra mass n 139435; (contra mass n 145230; (contra mass n 162367).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)