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Sez. 3, Sentenza n. 2389 del 23/09/1966 (Rv. 324629 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324629-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO - CONDIZIONI.*

Il pagamento, essendo uno dei possibili Atti che esprimono il non equivoco riconoscimento dell'obbligazione da parte del debitore, pone in essere una manifestazione ricognitiva valida ad interrompere la prescrizione, a norma dell'art.2944 cod. civ. tale efficacia interruttiva puo, pero, riconoscersi soltanto al pagamento parziale effettuato a titolo di acconto, in quanto contenente un non equivoco, anche se tacito, riconoscimento della perdurante esistenza dell'obbligazione un tale effetto, invece, non puo, scaturire da un pagamento effettuato a saldo dell'intero debito, dato che la volonta di soddisfare integralmente il debito appare in grave e palese contraddizione con l'intenzione di riconoscerne la persistenza. (nella specie, dopo avere effettuato un primo versamento, con la espressa specificazione che trattavasi di acconto, il debitore aveva effettuato un secondo versamento senza alcuna indicazione. Nel giudizio instaurato dal creditore per ottenere il pagamento del preteso residuo, il debitore eccepiva la prescrizione ed il creditore opponeva l'avvenuta interruzione della stessa con riferimento ai detti due pagamenti. Mentre e stato riconosciuto effetto interruttivo al primo versamento, avvenuto in acconto, tale effetto e stato negato al secondo, perche effettuato dal debitore a saldo, e cio prescindendo dall'esame se effettivamente, con il secondo pagamento, il debitore avesse coperto l'intero importo del debito).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)