Sez. L, Sentenza n. 5147 del 26/07/1983 (Rv. 430010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RIMESSE A GIUDIZIO ARBITRALE - DISCIPLINA EX ARTT. 17 E 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 1 GENNAIO 1975 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - CONTROVERSIE RIMESSE A GIUDIZIO ARBITRALE - DISCIPLINA EX ARTT. 17 E 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO 1 GENNAIO 1975 - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Gli artt. 17 e 20 del contratto collettivo 1 gennaio 1975, per i dirigenti delle aziende industriali vanno interpretati nel senso che sono rimesse a giudizio arbitrale non tutte le controversie afferenti alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, ivi comprese quelle nascenti da intimazione del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ., bensì solamente quelle concernenti la sussistenza o meno di un giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro, al fine dell'eventuale riconoscimento del diritto del dirigente stesso al trattamento economico aggiuntivo previsto dalle suddette Disposizioni, dovendosi tenere presente che l'art. 10 della legge del 1966 ha l'effetto di sottrarre i dirigenti alla disciplina limitativa del recesso con la legge stessa istituita, lasciando però salva anche nei confronti di costoro la vigenza dell'art. 2119 cod. civ., con la conseguenza che la privata autonomia collettiva trova spazio per il proprio concretamento solo nell'area di applicabilità dell'art. 2118 cod. civ. ed al fine di prevedere anche rispetto ai menzionati prestatori di lavoro una tutela garantistica in materia di recesso per giustificato motivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 01/01/1975 num. 17, Contr. Coll. 01/01/1975 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)