Sez. 2, Sentenza n. 30939 del 10/06/2015 Cc. (dep. 16/07/2015) Rv. 264401 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Presupposti - Individuazione - Elementi di fatto idonei a conferire significativa consistenza al "periculum libertatis" - Sufficienza - Condotta prodromica all'espatrio - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO
La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata in presenza di una ragionevole, concreta ed attuale probabilità, data da occasioni prossime e favorevoli, che l'indagato faccia perdere all'estero le proprie tracce e deve fondarsi su elementi e circostanze di fatto, non necessariamente rivelatori di una condotta prodromica all'espatrio, bensì idonei a conferire significativa consistenza al "periculum libertatis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)