Sez. 6, Sentenza n. 3503 del 08/01/2014 Cc. (dep. 23/01/2014) Rv. 258253 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Pericolo di fuga - Applicabilità - Pericolo di reiterazione di condotte criminose - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO
La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 cod. proc. pen.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)