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Sez. 1, Sentenza n. 9815 del 05/07/2002 (Rv. 555570 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Momento di proponibilità dell'azione di responsabilità - Insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti - Art. 2394, secondo comma, cod. civ. - Interpretazione - Decorrenza della prescrizione dell'azione - Termine - Individuazione - Fattispecie relativa ad azione proposta da procedura concorsuale.
Stato
decisa il 2002-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555570-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI

In tema di responsabilità degli amministratori di società nei confronti dei creditori sociali, la disposizione del secondo comma dell'art. 2394 cod. civ. (secondo cui "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti") non va interpretata nel senso che la manifestazione dell'insufficienza patrimoniale comporti un vero e proprio "beneficium excussionis", bensì nel senso che l'insufficienza stessa costituisce una situazione oggettivamente conoscibile, che si verifica, dunque, oltre che nell'ipotesi di infruttuosa esecuzione da parte di tutti i creditori e di proposte di concordato giudiziale e stragiudiziale remissorio, anche con riferimento alle risultanze del bilancio finale di liquidazione e del bilancio di esercizio, quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione. Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2394 cod. civ., promossa da una procedura concorsuale, inizia a decorrere dal momento in cui la situazione di insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile da parte di tutti i creditori e non dal momento in cui s'è manifestato lo stato d'insolvenza della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)