Sez. 1, Sentenza n. 941 del 18/01/2005 (Rv. 579312 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI | Azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori o sindaci della società - Presupposto - Insufficienza del patrimonio sociale - Termine prescrizionale - Decorrenza iniziale - Assoggettamento della società a fallimento - Necessaria coincidenza del "dies a quo" con l'apertura del fallimento - Esclusione - Individuazione del "dies a quo" - Onere probatorio - Ripartizione - Portata e contenute.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI
L'azione di responsabilità proposta dai creditori sociali ovvero, in caso di fallimento della società, dal curatore del fallimento, nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e può anche essere anteriore alla data dell'apertura della procedura concorsuale; l'onere di provare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione e non può essere assolto mediante la generica deduzione, non confortata da utili elementi di fatto, secondo cui l'insufficienza patrimoniale si sarebbe manifestata già al momento della messa in liquidazione della società, in quanto questo procedimento non è necessariamente determinato dalla eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali, mentre la perdita integrale del capitale sociale neppure implica la consequenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)