Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 10/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 207446 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO ALLA PARTE OFFESA DETENUTA ALL'ESTERO MEDIANTE ROGATORIA INTERNAZIONALE - COMPLESSITÀ DEL DIBATTIMENTO - ESCLUSIONE.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare, non può farsi rientrare tra le difficoltà e gli ostacoli di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e delle strutture necessari alla celebrazione del dibattimento - "lato sensu" riconducibili al concetto di complessità del dibattimento - l'espletamento di una rogatoria internazionale intesa a notificare il decreto dispositivo del giudizio alla parte offesa, detenuta all'estero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)